Come Γ¨ noto, lβex ministro pandemico Roberto Speranza Γ¨ uscito giuridicamente indenne dal provvedimento che lo riguardava dopo lβarchiviazione del tribunale dei ministri. Eppure, le falle su quel procedimento sono troppe. E troppo evidenti. Il ministro, del resto come ammesso da lui stesso, non poteva non sapere degli effetti avversi. E cosΓ¬ ecco che una domanda sorge spontanea: ma i giudici hanno davvero letto tutte le carte? E hanno letto i contratti firmati dallβItalia con Pfizer? Contratti che il ministro della Salute doveva per forza aver visionato. Sono sul sito della Rai, per chi volesse. Sono quelli stipulati tra la Commissione UE e la Pfizer/BioNtech per Comirnaty, nonchΓ© quelli con Moderna per Spikevax. Si tratta di documenti datati 20 novembre 2020. E qui un primo dettaglio: i contratti sono stati siglati ben 30 giorni prima dellβautorizzazione ufficiale da parte della Commissione UE del vaccino Pfizer. Ma prima facciamo un passo indietro, andando a rileggere cosa hanno scritto i giudici nella sentenza che ha archiviato Speranza.
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La decisione vene motivata cosΓ¬ dai giudici: βCollaborazioni scientifiche senza precedenti hanno consentito di completare la ricerca, lo sviluppo e le autorizzazioni del vaccino contro il Covid-19 in tempi record β per soddisfare lβurgente necessitΓ di questi vaccini durante la fase acuta della pandemia β pur mantenendo elevati standard di sicurezza. I vaccini si sono dimostrati sicuri ed efficaci in ampi studi clinici di Fase III, soddisfacendo i parametri di sicurezza ed efficacia concordati a livello internazionale, prima di essere introdotti nei programmi di immunizzazione nazionaliβ. PerΓ² nei contratti dβacquisto dei cosiddetti vaccini cβΓ¨ scritto esplicitamente che gli Stati prendono visione della sperimentalitΓ delle sostanze e, soprattutto, che le aziende produttrici non ne conoscono gli effetti a lungo termine. Quindi: lβefficacia e la sicurezza si conoscevano? O gli effetti a lungo termine risultavano sconosciuti? Lβavvocato Renate Holzeisen ha spiegato a RadioRadio perchΓ© Speranza non poteva non sapere.
Spiega Holzeisen: βVa specificato che tali contratti erano necessariamente passati sotto il vaglio di Speraza: in tal caso vale il principio del βnon poteva non sapereβ, anche perchΓ© dallβallegato II al Contratto quadro dβacquisto (APA) risulta in modo inequivocabile che le decisioni su come usare i cosiddetti vaccini, sono state prese dal singolo Stato membro. Questo non solo non fa il paio con le dichiarazioni di Speranza al Tribunale dei Ministri, ma chiama in gioco anche la direttiva del piano strategico per la vaccinazione del Governo, pubblicata il 12 dicembre 2020β. Cosa dice la direttiva? La riporta ancora RadioRadio: βΓ necessario fornire in modo proattivo informazioni complete, obiettive e accurate, con la finalitΓ di favorire unβampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. A tal fine sarΓ necessario spiegare che le rigorose procedure di autorizzazione dellβUE non contemplano alcuna deroga alla sicurezzaβ.
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